La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Art. 1. 1. All'articolo 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;".
AVVERTENZA: La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1993. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. - In armonia con la Costituzione e i principi' dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico- sociali della Repubblica, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna; e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; f) strade e lavori pubblici di interesse regionale; g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica; h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali; i) acque minerali e termali; l) caccia e pesca; m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico; n) incremento dei prodotti tipici della valle; o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini' agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali; p) artigianato; q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; r) istruzione tecnico-professionale; s) biblioteche e musei di enti locali; t) fiere e mercati; u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini; v) toponomastica; z) servizi antincendi.